T.U.E., al via l’iter per la riforma e l’approvazione del testo unico delle costruzioni

Dicembre 12, 2025

Al vaglio del Consiglio dei Ministri il nuovo disegno di legge recante “Delega al Governo per l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni” che, dopo l’approvazione giungerà in Parlamento dovendosi in questa sede coordinare con gli altri disegni di legge già pendenti.

Lo schema adottato è quello della legge delega con conseguente individuazione di oggetto, principi e criteri direttivi di uno o più decreti legislativi da adottare entro il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore della legge medesima.

La delega, a differenza dei precedenti disegni di legge all’esame del Parlamento, prevede all’art. 1 la sostituzione integrale del T.U.E. [D.P.R. n. 380/2001] senza limitarsi a semplici interventi correttivi e di restyling con l’obiettivo dichiarato, tra gli altri, di superare la frammentazione normativa di settore regolata dal T.U.E. descritto nella relazione illustrativa come un testo in parte obsoleto e, in parte, appesantito da numerosi interventi correttivi emergenziali, senza contare – si aggiunge – la stratificazione del diritto vivente formatasi nei decenni con cui il nuovo Testo Unico dovrà necessariamente essere in grado di confrontarsi in un dialogo virtuoso a cui è, nei fatti, affidata l’efficacia dell’operazione di cui si discute.

  • Il primo obiettivo cui il nuovo testo dovrà tendere sarà una inevitabile riscrittura dei rapporti Stato-Regioni-Enti Locali anche attraverso la determinazione dei LEP in materia di edilizia e costruzioni.
  • Il secondo obiettivo della riforma, riguarda il “riordino, revisione e coordinamento” delle categorie di intervento edilizio, passando dalle attuali definizioni “letterarie” di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, a una classificazione fondata su criteri guida: rilevanza dell’intervento, natura e impatto urbanistico-edilizio.L’intento dichiarato è distinguere con chiarezza: 1. interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio; 2. interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente (anche ricostruttivi); 3. interventi di adeguamento funzionale; 4. interventi che non incidono su parti strutturali o prospetti; 5. manutenzione ordinaria e opere minori in edilizia libera.

La definizione delle nuove categorie è affidata all’individuazione di parametri misurabili e non a formule descrittive potenzialmente [troppo] elastiche.

La lettera l) chiede di razionalizzare e riordinare i titoli abilitativi – CILA, SCIA, SCIA alternativa al permesso di costruire, PdC – in base a criteri di proporzionalità in funzione della tipologia di intervento.

  • L’ultimo aspetto della delega è quello riguardante gli illeciti edilizi e le forme di sanatoria. L’obiettivo è tipizzare a livello nazionale le violazioni edilizie e le “tolleranze” rispetto al titolo, razionalizzare e semplificare i procedimenti per titoli in sanatoria; e, infine, individuare parametri procedimentali inderogabili per il rilascio delle sanatorie, garantendo in ogni caso la conformità urbanistica ed edilizia degli interventi.

Avv. TOMMASO GASPARRO

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