Lavori edili, il preventivo vale come contratto?
Di norma il rapporto tra l’impresa edile e il committente, sia esso condominio o proprietario privato, è dettagliatamente regolamentato in un testo contrattuale.
Ma questa prassi corrisponde ad un obbligo di legge?
Secondo la (condivisibile) interpretazione della Corte di Cassazione, la risposta a questo quesito è: no. Nel nostro ordinamento è infatti vigente il principio di libertà delle forme, in virtù del quale il ricorso alla forma scritta è obbligatorio ai fini della validità o della prova del contratto solo quando ciò è stabilito dalla legge. Nulla di tutto ciò per il contratto di appalto che pertanto può validamente ed efficacemente essere stipulato anche in forma orale.
Numerosi, e conformi sono i precedenti giurisprudenziali in tal senso [Cass. civ. sez. II del 06/06/2003 n. 9077, Trib. Bari, sez. IV del 22/06/2015 n. 2815]; tra di essi spicca quanto affermato da Cassazione civile, sez. I, 26/10/2009, n. 22616 a mente della quale “Il contratto d’appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, potendo dunque essere concluso anche per factaconcludentia”.
Facendo applicazione di questi principi ne consegue che i lavori edili possono essere affidati anche sulla base di un accordo o di un semplice preventivo scritto di spesa.
In quest’ultimo caso, tuttavia, occorre valutare attentamente la natura del preventivo interpretandone il contenuto ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c. al fine di verificare se con esso le parti intendessero dar vita ad un vero e proprio contratto di appalto (è indifferente la qualificazione effettuata dalle parti del testo come semplice preventivo) o un accordo in vista della conclusione del contratto, pur sempre vincolante, ma fonte di obbligazioni differenti rispetto a quella di eseguire i lavori e pagare il corrispettivo.
In particolate secondo la Corte di Cassazione, se le parti stipulano un preventivo di spesa questo può avere valore di contratto di appalto a patto che il suo contenutocontenga una descrizione analitica di tempi e modalità dell’esecuzione dell’opera e di pagamento del corrispettivo, ma, altresì espressioni idonee ad evidenziare, in modo univoco, il sorgere del rapporto contrattuale, ritenendo al riguardo irrilevante la mera sottoscrizione del preventivo da parte del committente non accompagnata da alcuna espressione da cui potesse desumersi l’assunzione di una vera e propria obbligazione [Cass. Civ. del 06/06/2017 n. 14006].
E’ pertanto consigliabile, al fine di evitare il contenzioso, predisporre un testo contrattuale dettagliato dell’intera operazione prima di darvi corso al fine di predisporre regole chiare in materia, ad esempio, di naturali vicissitudini che possano interessare il rapporto contrattuale, anche per il sopraggiungere di eventi inattesi o comunque non regolati dall’inizio (eventi atmosferici eccezionali, varianti in corso d’opera, lavori extra contrattuali, ritardi ecc.), ma anche perché, in conseguenza di alcune norme civilistiche ovvero di altre discipline di settore (tra cui quella in materia di obblighi sulla sicurezza dei lavoratori), potrebbe essere necessario rispettare determinati requisiti di forma e contenuto. Basti solo pensare alla necessità di dover accertare il regime delle responsabilità delle diverse figure professionali che prendono parte all’appalto così come dello stesso committente.
Avv. TOMMASO GASPARRO
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