La ricerca dell’equilibrio tra privacy e sicurezza dei singoli condomini corre su un sottile crinale, i cui confini sono di volta in volta delineati dalla giurisprudenza.
Nello specifico, in relazione all’installazione di un impianto di videosorveglianza condominiale quanto già espresso in questa sede https://ristrutturando.net/videosorveglianza-in-condominio-una-guida-operativa/ va integrato con le considerazioni di recente formulate dalla giurisprudenza e finalizzate a delineare un quadro giuridico completo in grado di fornire una risposta adeguata alle esigenze operative di amministratori di condominio e proprietari con l’obiettivo di realizzare un equilibrio soddisfacente tra le contrapposte esigenze.
Se, e per opportuni approfondimenti si rinvia alle considerazioni già espresse nella news su indicata, di norma l’installazione di un impianto di videosorveglianza condominiale è consentita a condizione che gli impianti video non inquadrino parti comuni dell’edificio è doveroso chiarire come questo limite non sia inderogabile.
Nella sentenza n. 3005/2025 il Tribunale di Siracusa ha infatti avuto modo di chiarire che l’esigenza di sicurezza può costituire una deroga a tale principio stabilendone altresì il perimetro operativo e giuridico.
Più nel dettaglio, solo in presenza di “concrete situazioni di pericolo” a seguito di “illeciti già verificatisi” tale possibilità è garantita nel rispetto delle norme del codice civile e, per quanto concerne la privacy,del disposto delle linee guida 3/2019 del Garante Privacy.
In concreto, la valutazione della sussistenza dei presupposti di sicurezza è rimessa al giudice di merito normalmente in sede cautelare ed è da realizzarsi facendo riferimento ad elementi concreti; a titolo meramente esemplificativo l’amministratore di condominio dovrà considerare la natura tecnica dell’impianto di videosorveglianza di cui è chiamato ad autorizzare l’installazione [non è irrilevante, ad esempio, che l’impianto sia dotato di un sistema PTZ mobile]; l’eventuale sussistenza di atti formali in grado di far ritenere concretamente sussistente la situazione di pericolo [ad esempio denuncia/querela in originale di eventuali comportamenti antecedenti o successi alla predetta installazione di ipotesi di reato astrattamente rilevanti e coerenti con le esigenze di sicurezza dell’immobile condominiale] e/o, in ultimo, materiale fotografico o video, dotato di data certa come da previsioni del codice civile, che consenta e agevoli la conservazione della rappresentazione dello stato dei luoghi al momento dell’installazione degli impianti.
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