Videosorveglianza in condominio. Una guida per l’amministratore

Settembre 15, 2025

La ricerca dell’equilibrio tra privacy e sicurezza dei singoli condomini corre su un sottile crinale, i cui confini sono di volta in volta delineati dalla giurisprudenza.

Nello specifico, in relazione all’installazione di un impianto di videosorveglianza condominiale quanto già espresso in questa sede https://ristrutturando.net/videosorveglianza-in-condominio-una-guida-operativa/ va integrato con le considerazioni di recente formulate dalla giurisprudenza e finalizzate a delineare un quadro giuridico completo in grado di fornire una risposta adeguata alle esigenze operative di amministratori di condominio e proprietari con l’obiettivo di realizzare un equilibrio soddisfacente tra le contrapposte esigenze.

Se, e per opportuni approfondimenti si rinvia alle considerazioni già espresse nella news su indicata, di norma l’installazione di un impianto di videosorveglianza condominiale è consentita a condizione che gli impianti video non inquadrino parti comuni dell’edificio è doveroso chiarire come questo limite non sia inderogabile.

Nella sentenza n. 3005/2025 il Tribunale di Siracusa ha infatti avuto modo di chiarire che l’esigenza di sicurezza può costituire una deroga a tale principio stabilendone altresì il perimetro operativo e giuridico.

Più nel dettaglio, solo in presenza di “concrete situazioni di pericolo” a seguito di “illeciti già verificatisi” tale possibilità è garantita nel rispetto delle norme del codice civile e, per quanto concerne la privacy,del disposto delle linee guida 3/2019 del Garante Privacy.

In concreto, la valutazione della sussistenza dei presupposti di sicurezza è rimessa al giudice di merito normalmente in sede cautelare ed è da realizzarsi facendo riferimento ad elementi concreti; a titolo meramente esemplificativo l’amministratore di condominio dovrà considerare la natura tecnica dell’impianto di videosorveglianza di cui è chiamato ad autorizzare l’installazione [non è irrilevante, ad esempio, che l’impianto sia dotato di un sistema PTZ mobile]; l’eventuale sussistenza di atti formali in grado di far ritenere concretamente sussistente la situazione di pericolo [ad esempio denuncia/querela in originale di eventuali comportamenti antecedenti o successi alla predetta installazione di ipotesi di reato astrattamente rilevanti e coerenti con le esigenze di sicurezza dell’immobile condominiale] e/o, in ultimo, materiale fotografico o video, dotato di data certa come da previsioni del codice civile, che consenta e agevoli la conservazione della rappresentazione dello stato dei luoghi al momento dell’installazione degli impianti.

Avv. Tommaso Gasparro

Avv. Tommaso Gasparro

Fondatore di UVANTStudio Legale, con sede in Via Comelico, Milano, offre consulenze legali personalizzate sia in studio che online. Per appuntamenti e consulenze a distanza è disponibile tramite Google Meet (Tommaso Gasparro). PEC: tommaso.gasparro@coalarino.legalmail.it

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Carrello vuoto...