SILENZIO/ASSENSO DELLA PA RENDE LEGITTIMO ANCHE UN PERMESSO IRREGOLARE.

Maggio 26, 2026

Il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 2179/2026, è intervenuto su un tema da anni al centro di un acceso contrasto giurisprudenziale sancendo il principio a mente del quale il silenzio assenso sul permesso di costruire può formarsi anche quando l’intervento non è conforme alle regole urbanistiche.

La vicenda esaminata dal Consiglio di Stato che ha portato alla citata pronuncia, nasceva dalla richiesta di permesso di costruire in una zona di espansione, dove però era necessario un piano di lottizzazione mai approvato. Il Comune ha negato la possibilità di costruire, sostenendo l’incompatibilità urbanistica dell’intervento. Il privato, invece, ha atteso la scadenza dei termini e ha sostenuto che si fosse ormai formato il silenzio assenso.

Le sue ragioni sono state accolte tanto dal T.A.R. quanto dal Consiglio di Stato.

Più nel dettaglio, a mente della giurisprudenza amministrativa il silenzio assenso non serve a certificare che il progetto sia legittimo, bensì a chiudere il procedimento se l’amministrazione resta inerte. Per questo motivo, ciò che conta non è se l’opera sia effettivamente conforme al piano regolatore, ma se la domanda sia riconoscibile, completa e giuridicamente configurabile. Perciò se l’istanza è “esaminabile“, il silenzio può formarsi.

Parallelamente, il Consiglio di Stato introduce due ipotesi in cui il meccanismo di silenzio assenso non può operare:

  • inconfigurabilità strutturale, che si verifica quando la domanda è incompleta. Sono i casi in cui,in via esemplificativa, mancano il progetto, le asseverazioni tecniche o la documentazione essenziale. La conseguente domanda sarebbe “vuota“, senza produrre effetti;
  • inconfigurabilità giuridica, che si realizza se la domanda non è conforme al modello normativo astratto predisposto dal legislatore, come ad esempio qualora sia stato avviato un intervento presentando un Scia e non un permesso di costruire.

La giustizia amministrativa rimarca che una domanda può essere urbanisticamente illegittima, ma comunque idonea a far scattare il silenzio assenso. Il Consiglio di Stato spiega, infatti, che la legittimità del progetto è un tema successivo e che la formazione del titolo edilizio dipende dalla risposta (o non risposta) dell’amministrazione. In altre parole, se il Comune non interviene nei termini perde il potere di negare il titolo in via ordinaria.

Decorso il termine senza risposta del Comune, la domanda di permesso di costruire si considera automaticamente accolta. In pratica, il cittadino ottiene un “via libera giuridico” valido come permesso di costruire. A ben vedere, la ratio della pronuncia sta nel punire l’inerzia della Pubblica Amministrazione penalizzando il ritardo degli uffici al fine di evitare che la burocrazia blocchi le pratiche edilizie dei cittadini e per questa via, trasformare il silenzio in una decisione favorevole.

In questo schema, non è il cittadino a dover “sostituire” la P.A., ma è quest’ultima a dover decidere nei tempi previsti. Vero è che la pronuncia non elimina i poteri dell’ente pubblico, ma li limita nel tempo.

Avv. TOMMASO GASPARRO

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Avv. Tommaso Gasparro

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