Abusivismo edilizio quali responsabilità del costruttore?
Il Legislatore individua, quale responsabile della conformità delle opere edilizie alla normativa urbanistica, oltre al titolare del permesso di costruire e al committente, anche “il costruttore”, prevedendo che tali soggetti siano tenuti, in solido tra loro, alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso. Lo stabilisce i Consiglio di Stato Sez. VI sentenza 11 febbraio 2019 n.999
Il Consiglio di Stato, adito per la riforma della sentenza del Tar Lazio, sez. I quater, n. 9627/2014, si sofferma in tema di abusivismo edilizio.
In particolare veniva impugnato un ordine di demolizione di opere abusive notificato al proprietario dell’immobile il quale evidenziava (tra gli altri motivi di doglianza) come, in realtà, proprietaria dell’immobile era la di lui sorella lamentando così l’erroneità della sanzione emessa a suo carico perché non titolare del diritto dominicale.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato sottolinea in sentenza come il provvedimento oggetto di impugnazione (innanzi al G.A. di prime cure) sia stato una “ordinanza di demolizione di ufficio” (a spese del responsabile) ex art. 27 DPR n. 380 del 2001 essendo stato l’abuso realizzato su “area assoggettata a vincolo paesistico”.
Tale norma prevede espressamente: “Il dirigente o il responsabile, quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi “ (comma 2, prima parte).
In materia edilizia, quindi, non c’è dubbio che l’art. 27 cit. ponga a carico del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale un obbligo di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, imponendogli di intervenire ogni qualvolta venga accertato l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo o in difformità della normativa urbanistica, attraverso l’emanazione di provvedimenti interdittivi e cautelari.
Egli quindi, secondo la giurisprudenza, è titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di attivarsi per impedire l’evento dannoso (Cass. pen., sez. III, 6 febbraio 2017, n. 5439).
Precisa ancora la giurisprudenza: “L’applicazione dell’art. 27, nel caso di realizzazione in aree vincolate di opere prive di titolo abilitativo, non esclude la contestuale applicabilità dell’art. 31, prevista per gli interventi realizzati in difetto o in totale difformità del permesso di costruire (che, sia detto per inciso, non può essere limitata alle aree non vincolate, tant’è che il successivo art. 32, co. 3, dello stesso D.P.R. riconduce espressamente all’art. 31 gli abusi su immobili sottoposti a vincolo o realizzati in aree protette). Ne consegue in definitiva che la previsione dell’acquisizione al patrimonio comunale deve ritenersi preordinata essenzialmente alla esecuzione in danno del ripristino dello stato di luoghi per tutti gli abusi non suscettibili di sanatoria postuma sotto il profilo paesaggistico, per cui l’ingiunzione di demolire immediatamente le opere, in base alla pertinente norma richiamata, non risulta in conflitto con l’effetto di legge dell’acquisizione che si materializza solo con il decorso dei 90 giorni, laddove in ogni caso ne deriva la demolizione d’ufficio in caso di inottemperanza all’ingiunzione da parte dell’interessato “ (Tar Campania, Napoli, sez. III, 29 maggio 2018, n. 3531).
Avuto riguardo al caso concreto, sottoposto al suo esame, osserva l’adito Collegio di Palazzo Spada come l’ingiunzione di demolizione non fosse stata rivolta né al proprietario né al responsabile dell’abuso in quanto la P.A. aveva adottato un ordine di demolizione “di ufficio” ragion per cui il ricorrente-appellante non poteva validamente ritenere di essere stato chiamato al ripristino dello status quo ante (l’Amministrazione, nella specie, si era determinata a provvedere direttamente alla demolizione, riservandosi l’esercizio della rivalsa delle spese a carico dei responsabili dell’abuso).
Precisa poi l’adito Collegio di Palazzo Spada come il ricorrente-appellante fosse comunque responsabile (dell’abuso) quale esecutore materiale delle opere.
Invero, l’art. 29 DPR n. 380 del 2001 prevede espressamente: “Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso “.
La norma, quindi, individua, quale responsabile, anche “il costruttore”, che, quindi, è legittimo destinatario dell’ordinanza di demolizione e, in tale sua qualità, non può addurre, a sostegno della illegittimità del provvedimento e della nullità del giudizio dallo stesso instaurato, che l’atto amministrativo impugnato non sia stato notificato anche al proprietario del bene.
Si è detto: “ai sensi dell’art. 29 del t.u.e. responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica sono il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore che, in ragione di ciò, sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso. Il coinvolgimento del proprietario che non rivesta alcuna delle qualifiche previste dall’art. 29 è previsto dall’art. 31 comma 2 del medesimo t.u. ai sensi del quale lo stesso insieme ai responsabili dell’abuso è destinatario della ingiunzione di demolizione delle opere eseguite in assenza o in totale difformità dal permesso. La giurisprudenza ha, tuttavia, chiarito che la demolizione può essere ingiunta al proprietario non in forza di una sua responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell’illecito edilizio (che ricade sui soggetti di cui all’art. 29) ma in ragione del suo rapporto materiale con la res che lo rende, agli occhi del legislatore, responsabile della eliminazione dell’abuso commesso da altri. A tale titolo egli è investito di situazioni giuridiche passive di tipo sussidiario (Consiglio di Stato, VI 10/07/2017 n. 3391) consistenti in un pati (non potendosi opporre alla demolizione di quanto abusivamente realizzato) ed in obblighi di collaborazione attiva (Tar Firenze, sez. III, 13/02/2017, n. 234) da adempiersi mediante iniziative dirette, come la rimozione dell’abuso a spese dei responsabili, o indirette, come diffide di carattere ultimativo rivolte verso eventuali soggetti terzi che detengano l’immobile (Consiglio di Stato, VI, 4/05/2015 n. 2211). L’obbligo di ripristino (o di collaborazione al ripristino) posto a carico del proprietario attraverso l’ordinanza di demolizione ha, quindi, un diverso fondamento rispetto al corrispondente obbligo posto a carico dei responsabili dell’abuso contemplati dall’art. 29 del t.u.e. “(Tar Toscana, Firenze, sez. III, 14 febbraio 2018, n. 263).
Riferimenti normativi:
art. 27 DPR n. 380 del 2001
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11 febbraio 2019, n. 999
onsiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11 febbraio 2019, n. 999
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