Su chi ricade la responsabilità nell’ipotesi in cui, un incendio della canna fumaria provochi danni alle strutture condominiali?
In primo luogo, occorre sottolineare come la Corte di Cassazione, nella sentenza 9 aprile / 28 maggio 2015, sez. IV Penale,n. 22793, abbia avuto modo di chiarire che, coerentemente al disposto dell’art. 7 del d.lgs. 19.08.2005, n. 192, “spetta al “proprietario” mantenere in esercizio gli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva e provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente; e che “l’operatore”, incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente, con l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico”. L’artigiano incaricato ha il solo obbligo di provvedere, una volta incaricato dalla proprietà, all’esecuzione dell’intervento a regola d’arte rilasciando il relativo rapporto tecnico.
Salvo il caso fortuito, dunque, in caso di omessa manutenzione è il proprietario a rispondere ex art. 2051 c.c. per eventuali danni arrecati da un incendio della canna fumaria.
Strettamente connesso a questo tema è quello inerente la responsabilità per errata installazione della stessa che provochi danni a terzi. In queste ipotesi, potrebbe a prima vista profilarsi una responsabilità della ditta appaltatrice.
In realtà la giurisprudenza di merito [cfr. Tribunale di Milano, sez. X civ. n, 6764/2022] ha avuto modo di chiarire che “a sèguito dell’entrata in vigore del Dm 37/2008 – devono essere considerati soggetti a certificazione tutti gli impianti. I camini e le canne fumarie sono impianti (o parti di impianto), soggetti quindi a dichiarazione di conformità da parte dell’installatore, e ciò in forza dell’articolo 1 comma 2 lettera c) del Dm 37/2008, recante Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 quaterdecies comma 13 lettera a) della legge 248/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti degli edifici.
Dal 2008 dunque l’impianto di riscaldamento di qualunque natura inizia dalla presa di areazione o ventilazione dell’aria esterna e termina al sistema di evacuazione dei fumi. Il Dm 37/2008 attribuisce poi alle norme UNI e CEI la valenza di regola dell’arte. In particolare la norma tecnica che si occupa degli impianti di riscaldamento a legna/biomasse e che quindi viene in rilievo nel caso di specie è la UNI 10683 emessa in terza revisione nel 2012”.
Da ciò consegue che la responsabilità è da attribuirsi al soggetto che esegue la certificazione con esclusione dell’appaltatore che avrà, naturalmente una responsabilità contrattuale nei confronti del committente, ma non risponderà dei danni eventualmente provocati a terzi da un incendio.
Avv. TOMMASO GASPARRO
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