Mag 27, 2025 | Le nostre News, Condominio

Chi è il responsabile dell’incendio della canna fumaria

Su chi ricade la responsabilità nell’ipotesi in cui, un incendio della canna fumaria provochi danni alle strutture condominiali?

In primo luogo, occorre sottolineare come la Corte di Cassazione, nella sentenza 9 aprile / 28 maggio 2015, sez. IV Penale,n. 22793, abbia avuto modo di chiarire che, coerentemente al disposto dell’art. 7 del d.lgs. 19.08.2005, n. 192, “spetta al “proprietario” mantenere in esercizio gli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva e provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente; e che l’operatore”, incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente, con l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico”. L’artigiano incaricato ha il solo obbligo di provvedere, una volta incaricato dalla proprietà, all’esecuzione dell’intervento a regola d’arte rilasciando il relativo rapporto tecnico.

Salvo il caso fortuito, dunque, in caso di omessa manutenzione è il proprietario a rispondere ex art. 2051 c.c. per eventuali danni arrecati da un incendio della canna fumaria.

Strettamente connesso a questo tema è quello inerente la responsabilità per errata installazione della stessa che provochi danni a terzi. In queste ipotesi, potrebbe a prima vista profilarsi una responsabilità della ditta appaltatrice.

In realtà la giurisprudenza di merito [cfr. Tribunale di Milano, sez. X civ. n,  6764/2022] ha avuto modo di chiarire che “a sèguito dell’entrata in vigore del Dm 37/2008 – devono essere considerati soggetti a certificazione tutti gli impianti. I camini e le canne fumarie sono impianti (o parti di impianto), soggetti quindi a dichiarazione di conformità da parte dell’installatore, e ciò in forza dell’articolo 1 comma 2 lettera c) del Dm 37/2008, recante Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 quaterdecies comma 13 lettera a) della legge 248/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti degli edifici.

Dal 2008 dunque l’impianto di riscaldamento di qualunque natura inizia dalla presa di areazione o ventilazione dell’aria esterna e termina al sistema di evacuazione dei fumi. Il Dm 37/2008 attribuisce poi alle norme UNI e CEI la valenza di regola dell’arte. In particolare la norma tecnica che si occupa degli impianti di riscaldamento a legna/biomasse e che quindi viene in rilievo nel caso di specie è la UNI 10683 emessa in terza revisione nel 2012”.

Da ciò consegue che la responsabilità è da attribuirsi al soggetto che esegue la certificazione con esclusione dell’appaltatore che avrà, naturalmente una responsabilità contrattuale nei confronti del committente, ma non risponderà dei danni eventualmente provocati a terzi da un incendio.

Avv. TOMMASO GASPARRO

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Pec: tommaso.gasparro@coalarino.legalmail.it

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