Diritto penale della proprietà immobiliare casi pratici (parte quinta)

Aprile 15, 2026

PARTE QUINTA

A conclusione di questo excursusnel terreno della responsabilità penale va compiuta un’analisi riguardo ad ulteriori fattispecie riconnesse alla posizione del proprietario di un immobile.

Va, in primis, in tal senso chiarito come le normative urbanistiche impongano limiti stringenti al diritto di proprietà presidiando tali obblighi, oneri e divieti con sanzioni di natura penale finalizzate a scongiurare il proliferare di un’edilizia selvaggia con le gravi conseguenze in termini di sicurezza pubblica, di tutela del paesaggio e del territorio.

Fonte di regolamentazione primaria è, in tal senso, il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”.

All’interno di tale testo normativo è l’art. 44 a contenere il cuore della risposta penale alle violazioni edilizie che si realizza attraverso quattro ipotesi principali di gravità crescente.

Nello specifico essi sono “Inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal titolo IV, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire”, l’ “Esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione”, la “Lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio” e, infine, gli “Interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso”:

Copiosa la giurisprudenza in materia. Secondo Cass., Sez. III, dell’8 aprile 2015 n. 48091, ad esempio, “l’esecutore dei lavori edilizi ha il dovere di controllare preliminarmente che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, rispondendo a titolo di dolo del reato di cui all’art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, in caso di inizio delle opere nonostante l’accertamento negativo, e a titolo di colpa nell’ipotesi in cui tale accertamento venga omesso”.

Ancora; a mente di Cass. Sez. III, del 6 novembre 2013 n. 48091Abuso edilizio in appartamento: il proprietario non è responsabile se prova che le opere sono state realizzate da terzi a sua insaputa e contro la sua volontà”.

Lo stesso D.P.R. contiene poi una serie di altre norme penali in bianco che introducono illeciti contravvenzionali delineati dall’art. 95 che rimanda a prescrizioni extrapenali riguardanti la sicurezza, l’igiene, la salubrità e il risparmio energetico degli edifici e degli impianti.

Avv. TOMMASO GASPARRO

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Avv. Tommaso Gasparro

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