Diritto penale della proprietà immobiliare, Casi pratici (parte sesta)

Aprile 20, 2026

PARTE SESTA

Un’analisi completa non può omettere un riferimento a due istituti importantissimi: la sanatoria e il condono. Entrambi hanno alla base un abuso edilizio e, quindi, una violazione delle norme urbanistiche, seppur di diversa gravità.

La prima consente la regolarizzazione di abusi di natura amministrativa e viene concessa, dietro il pagamento di una sanzione, previa verifica della sussistenza del requisito della doppia conformità nel senso che l’opera realizzata senza permesso deve risultare idonea alla normative vigenti al momento in cui è stata realizzata e a quelle vigenti quando è avanzata richiesta di sanatoria.

Il secondo, invece, riguarda gli abusi di natura penale esaminati in precedenza. Si tratta di una misura straordinaria che consente di regolarizzare opere per le quali non solo non si dispone del titolo abilitativo ma che, inoltre, non potevano essere realizzate secondo la normativa vigente.

Nell’ultimo cinquantennio in Italia si sono avvicendati ben 3 condoni [l. n. 47/1985; l. n. 724/1994 e d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 32672003].

E’ necessario, inoltre, sottolineare come la criminalità in campo immobiliare si sia arricchita di nuove opportunità offerte dall’introduzione di numerosi bonus edilizi [Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate, Superbonus 110].

Soprattutto in relazione al Superbonus 110% va chiarito come la normativa, nella sua formulazione originaria, non prevedesse controlli particolarmente stringenti a discapito di una fenomenologia diffusasi nella prassi di condotte in violazione di legge che è possibile ascrivere a due diverse tipologie: 1. La presentazione di fatture per operazioni mai effettuate e 2. L’indicazione in fattura di importi superiori a quelli realmente corrisposti, per gonfiare il credito di imposta.

In entrambi i casi le condotte sono inquadrabili, nell’ottica del diritto penale tributario, nell’ambito delle “operazioni inesistenti” con contestazioni degli artt. 2-8 e 10 quater d. lgs. n. 74/2000; in altre circostanze si è preferito inquadrare il fenomeno nel reato di “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” di cui all’art. 640 bis c.p. o di “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” di cui all’art. 316-ter c.p..

Avv. TOMMASO GASPARRO

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Avv. Tommaso Gasparro

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