Apr 15, 2025 | Le nostre News, Edilizia

Il parquet non passa mai di moda.

…ma nemmeno i problemi!

La scelta del parquet come pavimentazione per uno o più vani di un immobile e la sua successiva posa è un’opzione molto apprezzata per ragioni estetiche e di resistenza; essa, tuttavia, rappresenta, sovente, fonte di contenzioso e, quindi, responsabilità sollevando al contempo interessanti problemi anche nei casi di semplice locazione, in relazione all’usura o ai danneggiamenti che questo tipo di pavimentazione può subire nel tempo.

Procedendo ad analizzare la prima ipotesi, quella, cioè, di un’errata installazione della pavimentazione occorre sottolineare l’importanza della contestazione alla ditta appaltatrice da parte del committente.

Chi installa questo tipo di pavimentazione è tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte attraverso un adeguato sforzo tecnico e l’impiego di energie e mezzi normalmente necessari al soddisfacimento dell’interesse creditorio [Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8103 del 6 aprile 2006].

E’, poi, fondamentale denunciare prontamente i vizi poichè un intervento di riparazione eseguito dall’impresa a seguito della denuncia rappresenta esplicito riconoscimento degli stessi con conseguente nuovo decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 1669 c.c..

Se invece, l’immobile con pavimentazione in parquet, è concesso in locazione è opportuno redigere un verbale suffragato da idonea documentazione fotografica attestante le condizioni della pavimentazione al momento della consegna dell’immobile.

Dato l’attuale quadro legale e giurisprudenziale, deve essere specificamente inserito in apposita clausola contrattuale l’obbligo di per l’inquilino di provvedere alla lucidatura o levigatura del parquet a fine locazione.

Secondo Cass. Civ., 14 marzo 2006, n. 5459 “la levigatura del pavimento a parquet rientra nella manutenzione straordinaria a carico del locatore, salvo che sia riconducibile a un uso anomalo dei beni”.

In assenza di detta clausola, il conduttore è tenuto, esclusivamente, ad effettuare la manutenzione ordinaria con regolarità e nel rispetto delle specifiche tecniche del prodotto ben potendo essere ritenuto responsabile dei danni causati per negligenza o uso improprio.

La sistemazione del parquet, rovinatosi nei pressi della scrivania a causa dell’uso (senza cautele) della sedia può essere, infatti, accollata all’inquilino.

In questo senso Tribunale di Lucca, 11 agosto 2017, n. 1572, secondo cui rientra nella nozione di manutenzione ordinaria quella relativa al pavimento in parquet evidentemente deterioratosi in conseguenza dell’uso (nello stesso senso, e con particolare riferimento all’uso improprio del bene da parte dell’inquilino, Corte di appello di Milano, 22 giugno 2018, n. 2330, e Tribunale di Udine, 24 agosto 1999).

Avv. TOMMASO GASPARRO

– IUVANTStudio Legale –

Via Comelico – Milano –

Pec: tommaso.gasparro@coalarino.legalmail.it

Consulenze online via Meet: Tommaso Gasparro

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