Giu 11, 2025 | Le nostre News, Edilizia

Occlusione della grondaia condominiale,quando il singolo condomino può essere considerato responsabile dei danni?

La grondaia, in ambito tecnico edile, è un canale, solitamente semicilindrico, posizionato lungo la linea di gronda del tetto, il cui scopo è raccogliere l’acqua piovana e convogliarla verso il sistema di smaltimento.

La grondaia, generalmente realizzata in lamiera metallica (es. rame, zinco, alluminio) o in PVC, è fissata alla linea di gronda, la parte inferiore del tetto che sporge oltre i muri.

Si tratta di un elemento fondamentale per la protezione dell’edificio dalle acque meteoriche. Raccoglie l’acqua che scorre lungo il tetto, impedendo che colpisca direttamente le pareti, causando danni e deterioramenti.

Essa svolge, dunque, un ruolo fondamentale per realizzare il quale è necessario sia sottoposta ad adeguata manutenzione in quanto le piogge torrenziali unite alla cadute di foglie, ad esempio, ne possono causare un intasamento.

E ciò, soprattutto per le grondaie condominiali, solleva notevoli in problemi in punto di responsabilità in caso di danni causati a singole unità immobiliari.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i pluviali, le gronde, i pozzetti e i doccioni, in quanto destinati a smaltire le acque piovane del tetto condominiale, sono accessori dello stesso e, poiché servono all’uso e al godimento comune, rientrano tra i beni di cui all’art. 1117 del Codice civile [Trib. Reggio Calabria 30/11/2021, n. 1514 costituendo, pertanto un bene comune].

Secondo la Corte di Cassazione [cfr. Cass. Civ. n. 27154/2014] trattandosi di bene comune, a meno che una diversa regolamentazione risulti dal regolamento condominiale le spese di pulitura periodiche devono essere ripartite in misura proporzionale al valore delle proprietà esclusive ex art. 1123, I comma c.c..

Ciò equivale ad affermare che, in caso di occlusione, ai sensi dell’art. 2051 c.c. il condominio, in quanto custode, è responsabile di tutti i danni arrecati a meno che, come noto, sempre in virtù di detta norma non provi il caso fortuito.

Secondo una interessante pronuncia di merito [Trib. Catania 20/06/2019, n. 2646]nell’ipotesi in cui l’occlusione della grondaia sia dovuta ad un eccesso di acqua e a fogliame introdottosi dal terrazzo di proprietà esclusiva di uno dei condomini tale fatto è da considerarsi caso fortuito idoneo a mandare esente da responsabilità il custode, cioè il condominio.

Avv. TOMMASO GASPARRO

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