Segue.Solo in parte diversi sono i problemi che la pubblicità commerciale in edilizia pone in relazione alle ipotesi, altrettanto frequenti, di installazione di manufatti pubblicitari lungo le strade.
Partendo dal presupposto che la nozione legale di pubblicità già delineata in precedenza https://ristrutturando.net/pubblicita-commerciale-e-edilizia-parte-prima
include anche quella su strada è, in proposito, doveroso definire preliminarmente il manufatto pubblicitario. Tale deve intendersiogni forma di comunicazione al pubblico realizzata sulla strada (o nelle sue pertinenze di servizio) oppure in terreni privati ed idonea ad essere percepita dagli utenti della strada.
Questa nozione ricomprende differenti mezzi pubblicitari, daquelli di grandi dimensioni, quali le insegne di esercizio (scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura, installate nella sede dell’attività cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alle stesse) ai cartelli (manufatti bidimensionali supportati da un’idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi o altro).
Il principale problema giuridico, posto che è necessaria all’installazione l’autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada exart. 23, c. 4, C.d.S., è quello di stabilire, in relazione a tali fattispecie, quali valutazioni debbano essere preventivamente essere compiute al fine di consentirne il rilascio e, in subordine, in quale titolo edilizio consista.
Quanto al primo aspetto, secondo la giurisprudenza amministrativa, ha avuto modo di chiarire, in primo luogo, la necessità di valutare il requisito della pericolosità dell’installazione [TAR Toscana, sez. III – 11/06/2004 n. 2047] e tale valutazione, rimessa alla discrezionalità amministrativa, non è dunque, censurabile, in quanto tale, in sede di legittimità [TAR Lombardia Milano, sez. IV – 07/07/2008 n. 2886]; la sicurezza della circolazione può prevalere sugli interessi economici e con questi ultimi va contemperato l’interesse pubblico alla coerenza urbanistica del territorio [T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 20.11.2012, n. 1816].
Se, invece, si analizza il secondo aspetto giuridico sollevato, vale a dire quello inerente il titolo giuridico,nelle ipotesi in cui la sistemazione di una insegna o di una tabella (cosiddetta tabellone) pubblicitaria o di ogni altro genere, per le sue consistenti dimensioni, comporti un rilevante mutamento territoriale, è richiesto l’assenso mediante “permesso di costruire” e mediante semplice s.c.i.a. negli altri casi, in coerenza con le previsioni della normativa edilizia di cui agliartt. 2, 6 e 7 del D.P.R. n. 380 del 2001 e succ. mod.
Per quanto concerne la formazione del silenzio-assenso la collocazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico implica necessariamente un formale provvedimento di concessione del bene pubblico, non essendo configurabile la formazione di un titolo abilitativo tacito attraverso il silenzio-assenso sulla domanda di installazione[cfr. TAR Milano Lombardia sez. IV, 23.01.2009 n. 208ex permultis T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 05.07.2012, n. 716; Id., 14.02.2012, n. 186; Tribunale di Pescara, 12.07.2012, n. 909; Cass. pen., sez. III, 06.12.2010, n. 43249; Id., 15.01.2004, n. 5328; Cons. Stato, sez. V, 11.05.2008, n. 10840; Id., 17.05.2007, n. 2497].
Avv. TOMMASO GASPARRO
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