Apr 24, 2025 | Le nostre News, Edilizia

Rinzaffo non eseguito a regola d’arte ,e responsabilità dell’appaltatore.

Lo strato del processo di intonacatura conosciuto come rinzaffo è un’operazione molto delicata in quanto serve a preparare le superfici murarie e garantire l’adesione del successivo strato di intonaco.

E’ tuttavia possibile che l’operazione non venga eseguita a regola d’arte creando di conseguenza delle crepe nell’intonaco (ad esempio a seguito dell’applicazionedella malta alla parete troppo secca, oppure in conseguenza di una asciugatura troppo veloce del rinzaffo) generando problemi e suscitando questioni giuridiche in merito all’individuazione della normativa concretamente applicabile al caso di specie.

A prima vista, la presenza di crepe nell’intonaco dovute ad una esecuzione non a regola d’arte del rinzaffo parrebbero essere vizi dell’opera ai sensi dell’art. 1667 c.c. che, pertanto devono essere denunciati entro 60 giorni dalla scoperta; l’azione contro l’appaltatore si prescrive nel breve termine di 2 anni dal giorno di consegna dell’opera.

Questa linea interpretativa è stata per lungo tempo seguita dalla Corte di Cassazioneaffermando, in sostanza, che l’art. 1669 c.c. non trovasse applicazione per quei vizi non in grado di incidere negativamente sugli elementi strutturali essenziali dell’opera – solidità, efficienza e/o durata – ma solo sul decoro estetico [si veda Cass. n. 13268 del 2004 e n.26965 del 2011].

A partire dal 2017, con la pronuncia Cass. Civ. SS.UU. n. 7756 del 2017si è stabilito come anche vizi inerenti elementi secondari o accessori possano integrare i gravi vizi dell’opera ex art. 1669 c.c. purchè tali da compromettere “la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo”.

Ai sensi di tale pronuncia “anche vizi che riguardino elementi secondari ed accessori, come i rivestimenti, devono ritenersitali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo ladestinazione propria di quest’ultimo. Come noto, in edilizia il rivestimento (verticale o murale eorizzontale, quest’ultimo se sottostante definito pavimento – v. per l’utilizzo delle nozioni ad es. art.1125 cod. civ.) è applicato agli elementi strutturali di un edificio con finalità di accrescimento dellaresistenza alle aggressioni degli agenti chimico-fisici, anche da obsolescenza, e atmosferici,svolgendo anche funzioni estetiche; in tale quadro le fessurazioni o microfessurazioni (tra le qualile cavillature) di intonaci (o anche di altri tipi di rivestimento), se non del tutto trascurabili, aprescindere dalla possibilità di dar luogo o no a infiltrazioni, realizzano comunque nel tempo unamaggiore esposizione alla penetrazione di agenti aggressivi sugli elementi strutturali, per cui esse- pur se ascrivibili a ritrazione dei materiali – sono prevenute mediante idonee preparazioni deirivestimenti in senso compensativo e idonea posa. A prescindere da ciò, peraltro, quand’anche lefessurazioni o crepe siano inidonee a mettere a rischio altri elementi strutturali e quindi impattinosolo dal punto di vista estetico, e siano eliminabili con manutenzione anche meramente ordinaria(Cass. n. 1164 del 1995 e n. 1393 del 1998), esse – in quanto incidenti sull’elemento puraccessorio del rivestimento (di norma, l’intonaco) – debbono essere qualificate in via astratta, ovenon siano del tutto trascurabili, idonee a compromettere la funzionalità globale e la normaleutilizzazione del bene e, quindi, a rappresentare grave vizio ex art. 1669 cod. civ.

Questa nuova interpretazione è sicuramente più coerente con la sempre maggior importanza che il decoro degli edifici svolge ai fini del loro godimento e commerciabilità secondo l’evoluzione sociale e si traduce in un obbligo di garantire per un tempo ben più lungo [10 anni] l’assenza di difetti da parte dell’impresa.

Avv. TOMMASO GASPARRO

– IUVANTStudio Legale –

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Pec: tommaso.gasparro@coalarino.legalmail.it

Consulenze online via Meet: Tommaso Gasparro

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