Ai sensi dell’art. 1662 c.c. “Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno”.
Si tratta di una norma molto importante che regola la fase di esecuzione dei lavori e che solleva numerosi problemi giuridici finalizzati ad individuare facoltà e limiti del committente e dell’appaltatore.
Va in primo luogo chiarito che il committente ha il diritto di effettuare una verifica in qualsiasi momento di esecuzione dell’opera personalmente o a mezzo di persona di sua fiducia, a sue spese.
Secondo la Corte di Cassazione il committente gode della più ampia discrezionalità nella scelta del personale tecnico di cui avvalersi per l’effettuazione della verifica, “Nel contratto di appalto, il committente ha diritto, ai sensi dell’art. 1662 c.c., di controllare e sorvegliare a proprie spese lo svolgimento dei lavori scegliendo non solo i tempi ed i modi della verifica ma anche le persone attraverso cui effettuarla senza che l’appaltatore possa limitare questi diritti, richiedendo che la verifica sia eseguita da particolari categorie di esperti” [cfr. Cassazione Civile, Sez. II, 23 Maggio 1992, n. 6218].
E’ tuttavia evidente che tali verifiche non debbano costituire un ostacolo al normale e regolare andamento dei lavori al fine di tutelare l’interesse dell’appaltatore il quale, dal canto suo, deve con il suo comportamento permettergli di eseguire la verifica consentendogli l’accesso ai luoghi di lavoro, e, se necessario, mettendogli a disposizione personale e/o attrezzatura utile a controllare la funzionalità della parte di opera eseguita.
Va da sé che, tale diritto, non può essere derogato pattiziamente; pertanto eventuali clausole contrattuali che lo escludessero sarebbero, verosimilmente da considerarsi nulle.
L’appaltatore ha pertanto, il dovere di ascoltare le osservazioni del committente espresse in sede di verifica ma non è un mero esecutore materiale degli ordini impartitigli dal committente soprattutto se queste ultime si palesino contrarie alle regole dell’arte o, peggio, siano idonee ad arrecare pregiudizio alla buona riuscita dell’opera e ciò per la semplice ed assorbente ragione che eventuali vizi dell’opera risulterebbero, in quel caso, anche a lui imputabili.
In tale circostanza l’appaltatore è tenuto ad informare immediatamente il committente di tale situazione preferibilmente attraverso strumenti in grado di provare in futuro l’adempimento di tale obbligo informativo.
Avv. TOMMASO GASPARRO
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