Pergotenda sul terrazzo ed edilizia libera.

Giugno 23, 2026

Di recente, la Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 29638 del 22 agosto 2025, ha chiarito i confini giuridici entro i quali una pergotenda può essere considerata legittimamente realizzabile senza autorizzazione edilizia, affermando che l’opera perde tale qualificazione quando determina la creazione di uno spazio chiuso stabile e, quindi, un vero e proprio nuovo volume edilizio.

Si tratta, come noto, di strutture sempre più diffuse negli spazi esterni delle abitazioni, spesso installate su terrazzi o giardini per migliorare la fruibilità degli ambienti all’aperto. Tuttavia, proprio la loro natura ibrida, tra elemento di arredo e manufatto edilizio, ha fatto sorgere, nel tempo, diversi contenziosi, aventi ad oggetto la possibilità di far rientrare tali opere nell’ambito dell’edilizia libera, senza necessità di un titolo abilitativo.

Nella motivazione della citata sentenza la Suprema Corte ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento in materia di edilizia libera, richiamando le disposizioni del Testo unico dell’edilizia, le modifiche introdotte negli ultimi anni dal legislatore e i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa.

In particolare, i giudici di legittimità hanno ricordato che la qualificazione di una struttura come pergotenda dipende dalla funzione prevalente dell’opera e dal ruolo della tenda rispetto alla struttura portante.

Affinché l’intervento rientri nell’ambito dell’edilizia libera è necessario che l’elemento principale sia rappresentato dalla tenda, destinata a offrire una protezione temporanea dal sole o dagli agenti atmosferici, mentre la struttura di sostegno deve avere carattere meramente accessorio, leggero e facilmente rimovibile. La presenza di elementi costruttivi idonei a creare uno spazio stabile e chiuso, invece, fa venir meno la qualificazione di pergotenda e trasforma l’opera in una vera e propria costruzione soggetta a titolo edilizio.

Muovendo da tali principi, la Corte ha osservato che, nel caso concreto, l’opera realizzata dall’imputato non si limitava a migliorare la fruibilità dello spazio esterno, ma aveva determinato la creazione di un ambiente nuovo e stabilmente utilizzabile. La struttura presentava infatti una copertura in plastica spessa, pilastri di dimensioni rilevanti e la chiusura completa di due lati, elementi che nel loro insieme configuravano una struttura edilizia autonoma. La realizzazione di uno spazio coperto e utilizzabile come ambiente abitativo, peraltro attrezzato con una cucina in muratura, aveva comportato un evidente mutamento della destinazione d’uso del terrazzo e la creazione di un nuovo volume edilizio.

Proprio tali caratteristiche escludono, secondo la Corte, la possibilità di qualificare l’opera come pergotenda ai sensi della normativa vigente, anche alla luce delle modifiche introdotte nel 2024.

Avv. TOMMASO GASPARRO

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